(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5
                           febbraio 2020) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  23/02/2010  n  49  (Attuazione  delle
direttiva 2007/60/Ce relativa alla valutazione e  alla  gestione  dei
rischi di alluvioni); 
  Visto il decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale)
ed in particolare l'art. 65 che prevede che le  Autorita'  di  Bacino
approvino il piano  di  bacino  distrettuale  il  quale  individua  e
quantifica le situazioni in atto  e  potenziali  del  sistema  fisico
nonche' le relative cause; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio) ed in particolare l'art. 104; 
  Vista la legge regionale 24 luglio 2018,  n.  41  (Disposizioni  in
materia di rischio di alluvioni e di  tutela  dei  corsi  d'acqua  in
attuazione  del  decreto  legislativo  23  febbraio   2010,   n.   49
(Attuazione della direttiva 2007/60/ CE relativa alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e
alla l.r. 65/2014; 
  Vista la legge regionale 5 ottobre  2009  n.  54  (Istituzione  del
sistema informativo e del sistema statistico regionale. 
  Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi  per
lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza); 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  25  ottobre
2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione  dell'art.  62  della  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del  territorio)
in materia di indagini geologiche; 
  Visti gli indirizzi e i  criteri  generali  per  la  microzonazione
sismica approvati dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
dipartimento della protezione civile  e  dalla  conferenza  unificata
delle regioni e delle province autonome in  data  13  novembre  2008,
emanati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e
agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.  59)  e
ai sensi dell'art. 5 del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343
(Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della  difesa  civile)
convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre
2010, n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con  la  legge  24  giugno
2009, n. 77 in materia di contributi per  interventi  di  prevenzione
del rischio sismico) ed, in particolare, l'art. 3 di detta ordinanza,
che stabilisce che  le  regioni  predispongano  i  programmi  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 2,  sentiti  i  comuni
interessati e che gestiscano  i  contributi  per  gli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  6  marzo
2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma  6  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme  per  il  governo  del
territorio». Formazione e gestione del sistema informativo geografico
regionale); 
  Visto il parere del comitato tecnico di direzione,  espresso  nella
seduta dell'11 luglio 2019; 
  Visto il parere della direzione affari giuridici e  legislativi  di
cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta Regionale  n.  5
del 19 luglio 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  del  11
novembre 2019, n. 1359, che ha approvato la proposta  di  regolamento
di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n.
65 (Norme per il governo del territorio), al  fine  dell'acquisizione
dei pareri previsti dagli  articoli  42  e  66  dello  Statuto  della
Regione Toscana; 
  Visto il parere favorevole  della  Quarta  Commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 10 dicembre 2019, ai  sensi  dell'art.  42,
comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 
  Visto l'ulteriore parere della competente  struttura  regionale  di
cui all'art.  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale del 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio  2020,  n.
29; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. in attuazione di  quanto  stabilito  dall'art.  104  della  l.r.
65/20014 e dalla l.r. 41/2018, si intendono disciplinare le direttive
per la predisposizione delle indagini finalizzate alla verifica della
pericolosita' del territorio sotto il profilo geologico, idraulico  e
sismico, all'individuazione delle aree  esposte  a  rischio  e  delle
condizioni di fattibilita'  degli  interventi  di  trasformazione  in
relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi; 
  2. e' necessario specificare i contenuti delle indagini  che  quali
parti integranti degli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica, sono costituite da analisi ed  approfondimenti  tecnici,
nonche' l'ambito di applicazione  delle  medesime  indagini  rispetto
alla tipologia degli strumenti della  pianificazione  territoriale  e
urbanistica; 
  3.  sono  definiti  criteri  omogenei   a   scala   regionale   per
l'individuazione delle aree a pericolosita' sismica; 
  4.  nelle  more  della  redazione  dei  piani  di  bacino  a  scala
distrettuale sono definiti criteri omogenei  a  scala  regionale  per
l'individuazione delle aree a pericolosita' geologica; 
  5. vengono definite  le  modalita'  di  svolgimento  del  controllo
svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini  sotto  il
profilo geologico, idraulico e sismico effettuate dai comuni  singoli
o associati, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere  al  fine
del controllo e le modalita' di svolgimento del controllo medesimo; 
  6. in relazione all'esito del controllo sono definite le  procedure
di adozione ed  approvazione  degli  strumenti  della  pianificazione
territoriale ed urbanistica e delle relative varianti; 
  7. e' necessario prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore
del  presente  regolamento  decorsi   sessanta   giorni   dalla   sua
pubblicazione in modo tale da consentire un'adeguata informativa  dei
soggetti  istituzionali   interessati;   Si   approva   il   presente
regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 104 della legge  regionale  10  novembre
2014, n. 65 (Norme  per  il  governo  del  territorio),  il  presente
regolamento, nel rispetto della normativa nazionale  e  regionale  di
riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione  di
bacino, disciplina  in  sede  di  formazione  degli  strumenti  della
pianificazione territoriale e urbanistica: 
    a)  le  direttive  per  la  predisposizione  delle  indagini  che
verificano  la  pericolosita'  del  territorio   sotto   il   profilo
geologico, idraulico e sismico,  le  aree  esposte  a  rischio  e  la
fattibilita'  degli  interventi  di   trasformazione   in   relazione
all'obiettivo della mitigazione dei rischi; 
    b)  le  procedure  per  il  deposito  delle  indagini  presso  le
strutture regionali competenti; 
    c) le procedure per lo svolgimento del controllo  delle  indagini
da parte della struttura regionale competente; 
    d) i criteri per l'individuazione delle classi di pericolosita' o
di rischio, sotto il profilo geologico e sismico.