(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 5 febbraio 2020) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23/02/2010 n 49 (Attuazione delle direttiva 2007/60/Ce relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni); Visto il decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'art. 65 che prevede che le Autorita' di Bacino approvino il piano di bacino distrettuale il quale individua e quantifica le situazioni in atto e potenziali del sistema fisico nonche' le relative cause; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 104; Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/ CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014; Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza); Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche; Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59) e ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l'art. 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 56, comma 6 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio». Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale); Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta dell'11 luglio 2019; Visto il parere della direzione affari giuridici e legislativi di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta Regionale n. 5 del 19 luglio 2016; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 11 novembre 2019, n. 1359, che ha approvato la proposta di regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio), al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto della Regione Toscana; Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; Visto l'ulteriore parere della competente struttura regionale di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 29; Considerato quanto segue: 1. in attuazione di quanto stabilito dall'art. 104 della l.r. 65/20014 e dalla l.r. 41/2018, si intendono disciplinare le direttive per la predisposizione delle indagini finalizzate alla verifica della pericolosita' del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, all'individuazione delle aree esposte a rischio e delle condizioni di fattibilita' degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi; 2. e' necessario specificare i contenuti delle indagini che quali parti integranti degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, sono costituite da analisi ed approfondimenti tecnici, nonche' l'ambito di applicazione delle medesime indagini rispetto alla tipologia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 3. sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l'individuazione delle aree a pericolosita' sismica; 4. nelle more della redazione dei piani di bacino a scala distrettuale sono definiti criteri omogenei a scala regionale per l'individuazione delle aree a pericolosita' geologica; 5. vengono definite le modalita' di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico effettuate dai comuni singoli o associati, definendo gli elaborati tecnici da trasmettere al fine del controllo e le modalita' di svolgimento del controllo medesimo; 6. in relazione all'esito del controllo sono definite le procedure di adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti; 7. e' necessario prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore del presente regolamento decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione in modo tale da consentire un'adeguata informativa dei soggetti istituzionali interessati; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento ed in coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino, disciplina in sede di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica: a) le direttive per la predisposizione delle indagini che verificano la pericolosita' del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, le aree esposte a rischio e la fattibilita' degli interventi di trasformazione in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi; b) le procedure per il deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti; c) le procedure per lo svolgimento del controllo delle indagini da parte della struttura regionale competente; d) i criteri per l'individuazione delle classi di pericolosita' o di rischio, sotto il profilo geologico e sismico.